Art. 26.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di 310 milioni di euro per il 2006, di 415 milioni di euro per il 2007 e di 517 milioni di euro per il 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica idrica.

 

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      4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono essere utilizzate negli anni successivi.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.